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20 Settembre 2018  |  By Annarosa Bruno In News 2017

Con il provvedimento 10793 del 15 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni per la compilazione del modello 730/2018.

Una delle principali novità riguarda le scadenze circa la presentazione del modello. Con la legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) sono state introdotte le seguenti nuove scadenze per la trasmissione dei 730/2018 in Agenzia delle Entrate da parte dei CAF/Intermediari abilitati, ovvero:

  • 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
  • 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno;
  • 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio al 23 luglio.

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La scadenza per la presentazione del modello 730 da parte del contribuente al CAF/Intermediario abilitato non sarà più il 7 luglio, come previsto nella precedente campagna, ma sarà il 23 luglio, uniformando la scadenza rispetto a quanto previsto per il 730 precompilato.

 

CHI PUO’ PRESENTARE IL MODELLO 730/2018?

  • I lavoratori dipendenti e pensionati (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base di una retribuzione convenzionale);
  • I soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli;
  • I sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
  • Personale della scuola con contratto a tempo determinato;
  • I giudici cosituzionali;
  • I soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di incapaci, compresi minori, titolari di redditi compatibili con la redazione del modello 730;
  • Persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
  • Lavoratori che percepiscono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio fiscale;
  • Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Per poter utilizzare il modello 730, è necessario che il contribuente percepisca un compenso da un datore di lavoro, sostituto d’imposta, a seguito ad un rapporto di lavoro in essere almeno nei mesi di giugno e luglio.

Possono presentare il MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO tutti i contribuenti che nell’anno 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o da pensione, ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effetuare il conguaglio. In tal caso, il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, mentre eventuali versamenti delle imposte a debito devono essere effettuati tramite il modello F24.

Presentando il modello 730, qualora sia presente un sostituto d’imposta, queste ultime vengono trattenute o rimborsate dal datore di lavoro sulla retribuzione.

Il conguaglio a credito o a debito avverrà a partire dalla retribuzione del mese di luglio per i dipendenti, agosto o settembre per i pensionati. Nel mese di novembre verrà trattenuto l’importo del secondo o unico acconto se dovuto.

Il contribuente potrà verificare la correttezza del conguaglio tramite il prospetto rilasciato in sede di consegna del modello.

 

Per maggiori informazioni, nonchè per ottenere assistenza per la redazione della dichiarazione fiscale, rivolgersi allo Studio della Dott.ssa Bruno previo appuntamento chiamando al numero 320.6288735, oppure inviando un’ e mail all’indirizzo info@annarosabruno.it.

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