Per tutti i contribuenti decaduti dalle rateazioni a far data dal 1 luglio 2016, sia che la dilazione sia stata concessa prima o dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 159/2015, decreto attuativo sulla riscossione della delega fiscale, ovvero il 22 ottobre del 2015, potranno presentare istanza per una dilazione di 72 rate (6 anni), elevabili nel caso in cui il contribuente dimostri un peggioramento della situazione economica, ma che garantisca comunque la solvibilità.
L’istanza di riammissione dovrà essere presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. enti locali.
Per tutti coloro che beneficeranno della rateazione non avranno molte libertà in quanto basterà non pagare almeno 2 rate anche non consecutive per perdere il beneficio della rateazione straordinaria.
Per debiti nei confronti di Equitalia di importo non superiore a 60 mila euro (importo limite attuale 50 mila euro), non sarà necessario dimostrare alcuna difficoltà circa la situazione economia del contribuente.
La dilazione in questione può essere applicata anche a rate scadute e non pagate riguardanti gli istituti deflattivi del contenzioso quali acquiescenza o adesione.
Per maggiori informazioni contatta la Dott.ssa Bruno
Comments: no replies