Il passaggio dalla determinazione del reddito imponibile dal regime di competenza al regime di cassa comporterà, a partire dal 2017, una serie di rilevanti modifiche nei confronti di coloro che adottano il regime SEMPLIFICATO.
Innanzitutto questa rilevante modifica non preclude la tenuta dei registri Iva per le imprese in contabilità semplificata al quale si aggiunge la tenuta di altri due registri dove verranno annotati gli incassi ricevuti e i pagamenti effettuati, in ordine cronologico, indicando per ciascuna movimentazione finanziaria l’importo, le generalità del soggetto e gli estremi del documento pagato o incassato.
Per ordine cronologico, quindi data di registrazione del pagamento o dell’incasso, s’intende la data in cui la somma di denaro diventa disponibile in caso di incasso, o al contrario quando la somma di denaro non è più disponibile in caso di pagamento.
E’ possibile non adottare i registri Incassi e Pagamenti solo nel caso in cui questi vengano annotati all’interno dei registri Iva, inoltre devono essere annotate separatamente le movimentazioni non soggette a Iva come anche quelle operazioni la cui manifestazione finanziaria di incasso o pagamento non si è ancora verificata. In quest’ultimo caso saranno necessarie due distinte operazioni, la prima relativa alla registrazione del documento e la seconda relativa all’annotazione della manifestazione finanziaria da cui scaturisce la deducibilità nel caso di costo e la tassazione nel caso dei ricavi ai fini della determinazione del reddito imponibile.
E’ possibile beneficiare, per un triennio, della possibilità di annotare direttamente il pagamento o l’incasso attraverso l’applicazione di un regime speciale dove tale annotazione equivale alla registrazione del documento.
L’opzione ha validità triennale e ancora nulla si conosce sulla prosecuzione del regime speciale al termine del 3 anno.
Infine il nuovo art. 18 del D.P.R. 600/73 prevede il non assoggettamento ai registri cronologici per coloro che sono soggetti al regime speciale per i produttori agricoli.
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